Sangiovese 100% in purezza oppure insieme a piccole quantità (massimo 15%) di uve di altre varietà a bacca rossa della zona
Il Sangiovese di Romagna è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini; prodotto con le uve Sangiovese vinificate in purezza o insieme a piccole quantità (massimo 15%) di uve di altre varietà a bacca rossa della zona. Il vino a denominazione di origine controllata "Sangiovese di Romagna" deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese: dall'85% al 100%; possono concorrere, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna. Per i nuovi impianti la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a ceppi per ettaro: 3.300 per il Sangiovese di Romagna; 3.700 per il Sangiovese di Romagna Superiore.
Resa
Resa uva per ettaro: massimo 11 t. Resa uva/vino finito: non superiore al 65% Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50% (Superiore: 12,50% - Novello: 11,0%)
Zona di produzione
ROMAGNA Provincia di Bologna: n. 7 comuni Provincia di Forlì/Cesena: n. 24 comuni Provincia di Ravenna: n. 5 comuni Provincia di Rimini: n. 19 comuni
* Decreto del 01.08.2008 - G.U. n. 195 del 21.08.2008 (riconosciuto Doc con D.P.R. del 09.07.1967 G.U. n. 203 del 14.08.1967)
Descrizione del prodotto
Sangiovese di Romagna
* colore: rosso rubino talora con orli violacei; * odore: vinoso con profumo delicato che ricorda la viola; * sapore: secco, armonico, leggermente tannico, con retrogusto gradevolmente amarognolo; * titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol ; * acidità totale minima: 4,5 g/l; * estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Immissione al consumo dopo il 1° dicembre dell'anno di produzione delle uve.
* colore: rosso rubino talora con orli violacei; * odore: vinoso, con profumo delicato che ricorda la viola; * sapore: secco armonico, leggermente tannico, con retrogusto gradevolmente amarognolo; * titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; * acidità totale minima: 4,5 g/l; * estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
Sangiovese di Romagna Riserva
* titolo alcolometrico totale minimo: 13,00% vol; * acidità totale minima: 4,5 g/l; * estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
Invecchiamento, che decorre dal 1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve, non inferiore a 24 mesi, di cui almeno 2 in bottiglia, e la sua idoneità chimico fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima di 22 medi di invecchiamento.