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Sangiovese di Romagna DOC



Tipologia

Rosso - Emilia Romagna

Classificazione

Doc

Colore

rosso rubino talora con orli violacei

Gradazione

minima 11,5%

Vitigni Utilizzati

Sangiovese 100% in purezza oppure insieme a piccole quantità (massimo 15%) di uve di altre varietà a bacca rossa della zona


Il Sangiovese di Romagna è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini; prodotto con le uve Sangiovese vinificate in purezza o insieme a piccole quantità (massimo 15%) di uve di altre varietà a bacca rossa della zona. Il vino a denominazione di origine controllata "Sangiovese di Romagna" deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Sangiovese: dall'85% al 100%; possono concorrere, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna.
Per i nuovi impianti la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a ceppi per ettaro: 3.300 per il Sangiovese di Romagna; 3.700 per il Sangiovese di Romagna Superiore.


Resa

Resa uva per ettaro: massimo 11  t.
Resa uva/vino finito: non superiore al 65% 
Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50%
(Superiore: 12,50% - Novello: 11,0%)

Zona di produzione

ROMAGNA
Provincia di Bologna: n. 7 comuni
Provincia di Forlì/Cesena: n. 24 comuni
Provincia di Ravenna: n. 5 comuni
Provincia di Rimini: n. 19 comuni


* Decreto del 01.08.2008 - G.U. n. 195 del 21.08.2008
(riconosciuto Doc con D.P.R. del 09.07.1967 G.U. n. 203 del 14.08.1967)



Descrizione del prodotto

Sangiovese di Romagna

    * colore: rosso rubino talora con orli violacei;
    * odore: vinoso con profumo delicato che ricorda la viola;
    * sapore: secco, armonico, leggermente tannico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;
    * titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol ;
    * acidità totale minima: 4,5 g/l;
    * estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.


Immissione al consumo dopo il 1° dicembre dell'anno
di produzione delle uve.

Sangiovese di Romagna Novello

    * colore: rosso rubino;
    * odore: vinoso, intenso fruttato;
    * sapore: secco o leggermente abboccato, sapido, armonico;
    * zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l;
    * titolo alcolometrico totale minimo: 11,50% vol;
    * acidità totale: minimo 4,5 g/l;
    * estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.


Sangiovese di Romagna Superiore

    * colore: rosso rubino talora con orli violacei;
    * odore: vinoso, con profumo delicato che ricorda la viola;
    * sapore: secco armonico, leggermente tannico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;
    * titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
    * acidità totale minima: 4,5 g/l;
    * estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.


Sangiovese di Romagna Riserva

    * titolo alcolometrico totale minimo: 13,00% vol;
    * acidità totale minima: 4,5 g/l;
    * estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.


Invecchiamento, che decorre dal 1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve, non inferiore a 24 mesi, di cui almeno 2 in bottiglia, e la sua idoneità chimico fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima di 22 medi di invecchiamento.