carni bianche stufate, carni rosse brevemente cotte e prive di salse, pasta e fagioli, formaio embriago, polenta e osei, Asiago.
Il Cabernet Sauvignon del Piave nasce dalle omonime uve (min. 95%). Il Cabernet Sauvignon è una varietà originaria del bordolese, che in Italia ha trovato il suo terreno di diffusione soprattutto nel nord. Esiste la versione Riserva dotata di almeno 12,5 gradi alcolici e sottoposta a un invecchiamento minimo di 2 anni.
Zona di produzione
Intero territorio ricadente nel bacino del Piave con l’esclusione di quelle zone non idonee alla produzione dei vini.
Provincia di Treviso: Intero territorio dei comuni di Arcade, Breda di Piave, Casale sul Sile, Cessalto, Chiamano, Cimadolmo, Codognè, Fontanelle, Godeva S.Urbano, Gorgo al Monticano, Mareno di Piave, Maserada, Monastier, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Povegliano, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callatta, San Fior, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, Spregiano, Vazzola, Zenson di Piave e parte dei comuni di Carbonera, Casier, Gaiarine, Mansuè, Mogliano Veneto, Orsago, Preganziol, Silea, Villorba, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Giavera del Montello, Montebbeluna, Motta di Livenza, Nervosa della Battaglia, Paese San Vendemmiano, Susegana, Trevignano, Vittorio Veneto, Volpago del Montello.
Provincia di Venezia: Intero territorio dei comuni di Fossalta di Piave, Marcon, Meolo, Noventa di Piave, Quarto d’Altino, San Donà di Piave e parte del territorio dei comuni di Venezia, Ceggia, Eraclea, Jesolo, Musile di Piave, Torre di Mosto. Processo di produzione
* COLTIVAZIONE: Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.
Sono da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura, di origine sedimentaria-alluvionale e di natura prevalentemente argillosa, calcarea e ghiaiosa.
Sono da escludere i terreni torbosi, umidi o freschi e quelli decisamente silicei.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. È vietata ogni pratica di forzatura.
* VINIFICAZIONE: Sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
Il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno uno in botte, con decorrenza dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.